Indice
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Polizze Chimpsoft Polizze Software Broker
Lesione
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Lesione è un termine utilizzato in medicina per indicare una qualsiasi alterazione a carico di un tessuto o di un organo che comporti un cambiamento della forma, della funzione o della morfologia degli stessi, come conseguenza di un insulto fisico, chimico o biologico[1]. Può derivare da un trauma oppure caratterizzare una malattia[2]. Si tratta di un termine generico che può indicare numerose condizioni, dall’ulcera alla ferita, al tumore[3].
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CHIMP è la piattaforma software completa per la gestione delle polizze per i broker assicurativi e gli agenti plurimandatari.
La parola deriva dal latino laesus, participio passato del verbo laedere che significa danneggiare[4].
Le lesioni possono essere definite focali o multifocali, qualora si tratti di singole o multiple alterazioni localizzate. Possono essere localmente estese o diffuse quando il danno è più ampio, tanto da invadere organi o tessuti situati in posizioni adiacenti o a distanza[5].
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Mezzo di trasporto
Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.
Un mezzo di trasporto è ciò che serve per il trasferimento di persone, animali o cose, guidato o teleguidato dall’uomo.
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CHIMP è la piattaforma software completa per la gestione delle polizze per i broker assicurativi e gli agenti plurimandatari.
Quando si parla di veicolo solitamente si intende la tipologia dei mezzi meccanici, cioè non mossi dalla forza animale.
Indice
1 Classificazione dei veicoli per ambiente di utilizzo
2 Classificazione dei mezzi di trasporto
2.1 Terrestri
2.1.1 Liberi
2.1.1.1 Animali
2.1.1.2 Veicoli
2.1.2 Su rotaia
2.1.2.1 Di superficie
2.1.2.2 Sotterranei
2.2 Navali
2.2.1 Di superficie
2.2.2 Subacquei
2.3 Aerei
2.4 Spaziali
3 Voci correlate
4 Altri progetti
Classificazione dei veicoli per ambiente di utilizzo
In base all’ambiente in cui è destinato a muoversi, il veicolo può essere distinto nelle seguenti quattro principali tipologie:
veicolo terrestre o veicolo di terra: veicolo destinato a muoversi sulla terra;
veicolo acquatico: veicolo destinato a muoversi nell’acqua;
veicolo aereo o aeromobile: veicolo destinato a muoversi nell’aria;
veicolo spaziale: veicolo destinato a muoversi nello spazio.
In base all’uso a cui è destinato, il veicolo viene invece distinto nelle seguenti due principali tipologie:
veicolo civile: veicolo destinato ad un uso civile;
veicolo militare: veicolo destinato ad un uso militare.
Sempre inerentemente all’ambiente in cui è destinato a muoversi, esiste anche una tipologia di veicolo destinato a muoversi in più di un ambiente: l’anfibio. Si tratta per lo più di veicoli destinati ad un uso militare in grado di muoversi sia sulla terra che nell’acqua (Veicoli militari anfibi) anche se non mancano casi di autovetture anfibie destinate ad un uso civile.
Classificazione dei mezzi di trasporto
Un elefante utilizzato come mezzo di trasporto
Tricicli per le vie di Tianjin
Veicolo autosnodato
Trattore per uso agricolo
Milano: tram serie 1500
Una barca a vela trialbero
Un aeroplano civile in volo
Il lancio di uno Space Shuttle
Terrestri
Liberi
Animali
cavallo
cammello
elefante
animale da soma
Veicoli
carrozza
segway
bicicletta
tandem
velotaxi
taxi
ciclomotore
motoveicolo
motocicletta
motocarrozzetta
motocarro
motoarticolato
mototrattore
autoveicolo
autovettura
automobile
berlina
monovolume
station wagon
pick-up
coupé
cabriolet
roadster
SUV
camper
ambulanza
autobus
autobus guidato
autosnodato
scuolabus
Phileas
guidovia
autocarro
furgone
autotreno
autoarticolato
road train
trattore stradale
trattore agricolo
trattore d’artiglieria
autoveicolo per uso speciale
autoveicolo per trasporto specifico
rimorchio
semirimorchio
roulotte
filoveicolo
filobus
filosnodato
filocarro
filotreno
Su rotaia
Di superficie
treno
locomotiva
carrozza ferroviaria
carro ferroviario merci
tram
tram snodato
Translohr (tram su gomma con una rotaia)
funicolare
O-Bahn (autobus guidato su rotaia)
Bombardier Guided Light Transit (autobus/filobus parzialmente vincolato a una rotaia)
funivia
slittovia
seggiovia
skilift
treno a levitazione magnetica
Sotterranei
metropolitana
Navali
Di superficie
aliscafo
barca a vela
canoa
imbarcazione
nave
traghetto
vaporetto
motonave
battello foraneo
motoscafo
motozattera
Subacquei
sommergibile
batiscafo
sottomarino
Aerei
aeroplano o aereo
aerostato
aliante
deltaplano
dirigibile
elicottero
girocottero o autogiro
mongolfiera
pallone aerostatico
convertiplano
Spaziali
razzo
space shuttle
sonda spaziale
veicolo spaziale
Voci correlate
Meccanica (veicoli)
Trasporto pubblico
Lista di mezzi militari
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DemutualizzazionePer demutualizzazione si intende, soprattutto negli ordinamenti di common law, l’abbandono del principio della mutualità, a favore di quello della gestione lucrativa. Per le mutue assicuratrici, ciò si traduce nella trasformazione in società per azioni o nel trasferimento del portafoglio assicurativo a società per azioni. È questo un tema di attualità da un decennio a questa parte in tutti i maggiori ordinamenti europei e, soprattutto, negli Stati Uniti.
In passato, la giurisprudenza italiana ha ammesso, nonostante il divieto valevole per le cooperative, la trasformazione delle mutue assicuratrici in società per azioni[5]. Tale soluzione è apparsa ad alcune fonti[6] non condivisibile, nonostante il contrario orientamento della dottrina dominante e dell’ISVAP.
Oggi essa va comunque verificata alla luce del mutato contesto normativo. L’art. 2545-decies c.c. consente infatti la trasformazione delle cooperative a mutualità non prevalente, facendo obbligo di devolvere il valore effettivo del patrimonio, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
La norma richiamata non è applicabile alle mutue assicuratrici. Fermo restando che le mutue possono, secondo la dottrina maggioritaria, stipulare contratti di assicurazione a premio in misura non prevalente rispetto ai contratti di assicurazione mutua, resta tuttavia implausibile un inquadramento delle mutue assicuratrici tra le cooperative a mutualità prevalente o non prevalente per gli effetti previsti dalla normativa delle cooperative. Le mutue assicuratrici—a differenza delle società di mutuo soccorso e come è del resto confermato dal d.lgs. 220/2002—si collocano fuori dal movimento cooperativistico e non beneficiano delle relative agevolazioni costituzionalmente garantite (siano esse di carattere tributario o generale). Non avrebbe dunque alcun senso applicare alle stesse norme, come quella sulla trasformazione o sui controlli, che hanno a presupposto la partecipazione alle provvidenze ed agevolazioni cooperativistiche.
Per fornire soluzione al problema della trasformazione (principalmente in società per azioni) occorre piuttosto misurarsi con il disposto dell’art. 2500-octies c.c., che disciplina la trasformazione in società di capitali. Questa norma appare particolarmente attenta nell’individuare i soggetti giuridici trasformabili (consorzi, società consortili, comunioni d’azienda, associazioni riconosciute e fondazioni), così manifestando in modo inequivocabile alcune esclusioni (così almeno secondo l’opinione preferibile): la prima di tali esclusioni riguarda le società cooperative, che infatti possono trasformarsi in società di capitali solo alle condizioni di cui all’art. 2545-decies c.c.; la seconda riguarda le associazioni non riconosciute; la terza, appunto, le mutue assicuratrici. Alla luce di tale disposizione, sembrano restare validi ed intatti tutti gli argomenti addotti in precedenza per negare la trasformabilità delle mutue assicuratrici in società per azioni.
E cioè: la strutturale mancanza del capitale sociale nelle mutue assicuratrici, e persino la mancanza di quote di partecipazione dei soci, rende arbitrario qualunque criterio di assegnazione delle azioni, tra cui quello individuato in giurisprudenza. Da respingere è infatti l’assunto che a ciascun assicurato avente una polizza in corso debba essere attribuito un numero di azioni proporzionale alla quota di patrimonio netto che abbia contribuito a formare negli ultimi dieci anni di contribuzione. Invero, se si deve tener conto delle contribuzioni effettive alla formazione del patrimonio netto della mutua, occorre risalire fino alla sua costituzione e valutare la contribuzione non solo degli assicurati attuali, ma anche di tutti quelli che per una ragione o per l’altra non ne sono più soci.
Altresì arbitrario è il criterio in base al quale le azioni della società per azioni risultante vengono ripartite tra assicurati e sovventori: ai sovventori spetterebbe infatti la conversione della quota di fondo di garanzia dagli stessi sottoscritta ed, inoltre, una quota parte del fondo di garanzia proprio, di quello cioè costituito dalla società medesima mediante accantonamenti di riserve. Invero, la parte di fondo di garanzia costituita dalle riserve (il fondo proprio) non è prestabilita dalla legge, e può anzi del tutto mancare. Ciò significa che nelle operazioni di trasformazione ove sono presenti soci sovventori, agli assicurati viene attribuita una quota parte delle azioni della società risultante solo a condizione che esista un fondo proprio e, comunque, nella misura che questo casualmente assume.
Non privo di efficacia nello stesso ordine di critiche appare poi il rilievo che nell’ipotesi di trasformazione di una mutua assicuratrice, in cui siano presenti sovventori, gli stessi si ritroverebbero nella maggior parte dei casi—per il sol fatto della trasformazione—in possesso del pacchetto azionario di maggioranza di una società, che non avrebbero mai potuto governare come mutua. Il che appare un tradimento fin troppo disinvolto delle regole di tutela dello spirito mutualistico che si impongono fintanto che la mutua riveste tale forma societaria.
In senso contrario alla demutualizzazione, ma sulla base di valutazioni generali, valevoli per qualunque ordinamento, si schiera di recente anche la Commissione europea[7].
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Disciplina normativaOrdinamento italiano
Ai sensi dell’articolo 1882 del Codice civile italiano la polizza è un documento con il quale:
l’assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a
rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto dal sinistro,
ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
Già nella stringata definizione della legge, è adombrata la pluralità dei tipi di contratto assicurativo (polizze) stipulabili, che possono essere innanzitutto classificate per rami nel concetto codicistico (rispettivamente: ramo danni’ nella prima parte della definizione codicistica, ove si allude all’indennizzo spettante all’assicurato per ristorarlo dal “danno”, e ramo vita nella seconda parte, che si riferisce alla percezione di un “capitale” o di una “rendita” al verificarsi di un fatto della vita, tipicamente la morte o la sopravvivenza ad una prestabilita data; va segnalato che nell’uso industriale-commerciale l’accezione del termine “ramo” è molto più restrittiva talché, ad esempio, si parla di ramo incendio, ramo infortuni, ramo responsabilità prodotti, ecc. che pure sarebbero tutte sottospecie del genere “ramo danni” ).
Nell’ambito delle garanzie del ramo danni (in senso codicistico), è fondamentale la distinzione tra:
garanzie di rischio diretto (dette anche garanzie di sostanza), in cui assicuro direttamente un “bene” contro un certo evento, al cui verificarsi ho diritto all’indennizzo, indipendentemente da ogni altra considerazione;
garanzie di responsabilità civile, in cui l’assicuratore si obbliga a tenermi indenne da quanto dovessi essere costretto a risarcire a “terzi” in conseguenza di un atto illecito colposo da me compiuto nell’esercizio di una specifica attività dichiarata in polizza (questo tenere indenne è anche—nel gergo un po’ antiquato degli addetti ai lavori—sovente chiamato manleva).
Oggetto del contratto
L’oggetto della polizza in generale è l’alea del contratto.
Bisogna poi di osservare come, per effetto di comuni principi d’interpretazione del contratto, l’assicuratore abbia l’onere di circoscrivere nel modo più esatto le garanzie che intende prestare, poiché — in caso di lacunosità o di formulazioni ambigue — la polizza dovrà essere interpretata nel senso più favorevole all’assicurato (art. 1370 cod. civ.)
Forma del contratto
Sebbene il Codice Civile non preveda la forma scritta, obbligatoria solo per gli atti che costituiscono rendite perpetue (1861 e seguenti) o vitalizie (1872 e seguenti) (art.1350 cc), tuttavia l’assicurazione dev’essere provata per iscritto (art.1888 cod. civ.). In caso di inesistenza del contratto scritto, vi provvede la Polizza (la polizza è quel documento che attesta l’esistenza del contratto). Va osservato che in caso di smarrimento o deterioramento del contratto, il contraente ha sempre diritto di ottenerne copia a sue spese.
La polizza fideiussoria
È ampiamente controverso, tra gli studiosi della materia, l’inserimento a pieno titolo della polizza fideiussoria tra i contratti assicurativi propriamente detti.
Va osservata, peraltro, la sostanziale analogia tra la fideiussione prestata da una banca e quella prestata da una compagnia assicurativa (benché, naturalmente, solo nel secondo caso, e più che altro per tradizione, sia invalso l’uso del vocabolo “polizza”).
Per la definizione giuridica della polizza fideiussoria possiamo avvalerci delle autorevoli parole del Consiglio di Stato (decisione numero 4831 del 2001):
Come è noto, a differenza del deposito cauzionale, la polizza fideiussoria non realizza la consegna immediata di una somma al creditore garantito, ma solo la prestazione di una garanzia a prima richiesta in ordine all’adempimento di un debito pecuniario.
La polizza fideiussoria è il documento contrattuale rilasciato dall’assicuratore e contenente la sua promessa di pagamento al terzo beneficiario. Tale promessa di pagamento dà luogo ad un rapporto di garanzia che, quantunque venga denominata come fideiussione, svolge la stessa funzione del deposito cauzionale.
In altri termini, si afferma relativamente al tipo di polizza in esame non abbiamo una situazione assimilabile a quella della polizza di responsabilità civile, ma semmai a quella tipica del contratto di garanzia (si confronti con: pegno ed ipoteca, ad esempio).
Rileggendo il passo citato, si noti la locuzione “prestazione di una garanzia a prima richiesta”: in effetti, questa è la vera natura del rapporto. Ad una prima richiesta (ad nutum, per usare un’efficace, sintetica locuzione del gergo dei pratici) del creditore garantito, l’assicuratore verserà prontamente e senza discussioni la somma pattuita, prendendo giuridicamente il posto del debitore assistito da fideiussione, che nella specie è pure il contraente della polizza.
Si noti, tuttavia, che, a differenza di quanto avviene di regola con la polizza di responsabilità civile, con la fideiussoria l’assicuratore, dopo aver “onorato” il proprio impegno (ossia, versata la cauzione pattuita al creditore, nel cui vero interesse è stipulato il contratto che stiamo discutendo), tenterà senz’altro di recuperare dal contraente (agendo in rivalsa nei suoi confronti) la somma erogata in esecuzione della polizza fideiussoria.
Polizza vita unit linked
Le polizze vita unit linked sono polizze emesse da compagnie assicurative in cui i premi versati sono utilizzati per sottoscrivere quote di fondi comuni di investimento o Sicav. Il rendimento della polizza sarà dato dalla rivalutazione del fondo in cui è investita la polizza sottraendo le spese.
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Premio per il rischio
In economia, il premio per il rischio è la differenza tra il valore atteso di una lotteria (variabile casuale) rischiosa e l’ammontare certo (detto certo equivalente) che un individuo sarebbe disposto ad accettare al posto della lotteria rischiosa.
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Descrizione
In termini della teoria dell’utilità attesa, il premio per il rischio associato a una lotteria \tilde{x} da un individuo dotato di funzione di utilità \ u(\cdot) è un valore \ \pi tale che:
\pi = \mbox{E}[\tilde{x}] - C(\tilde{x};u)
dove C(\tilde{x};u) denota il certo equivalente della lotteria \tilde{x}, definito dalla relazione:
C(\tilde{x};u)=u^{-1}(\mbox{E}[u(\tilde{x})])
e \mbox{E}[u(\tilde{x})] altro non è che l’utilità attesa che l’individuo deriva dalla lotteria \tilde{x}.
In termini meno formali, un individuo per il quale il rischio non ha nessuna importanza assegna alla lotteria \tilde{x} una utilità pari al suo valore atteso \mbox{E}[\tilde{x}], così che il premio per il rischio è pari a 0. In generale, tuttavia, il rischio ha una qualche rilevanza per la valutazione di una lotteria da parte di un individuo; in particolare, un individuo avverso al rischio richiederà una compensazione per il rischio che corre accettando la lotteria \tilde{x}, al di là del valore atteso di \tilde{x}. Tale compensazione è, appunto, il premio per il rischio.
Nella finanza
Nell’ambito della finanza, esiste una ulteriore nozione di premio per il rischio. In questo contesto, il premio per il rischio può essere definito come la differenza tra il rendimento atteso di una data attività finanziaria e il tasso d’interesse privo di rischio.
Nel caso di titoli di debito, esso è calcolato in base alla rischiosità di insolvenza del credito da parte della società emittente di un titolo obbligazionario, ed è noto come credit spread. In particolare, il premio per il rischio (il rendimento) aumenta all’aumentare della probabilità di insolvenza.
Nel caso di titoli azionari, è dato semplicemente dalla differenza tra il rendimento di un titolo, o un portafoglio di titoli, e il tasso d’interesse privo di rischio. La letteratura teorica dell’economia finanziaria utilizza il termine equity premium con riferimento al premio per il rischio dei titoli azionari.
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Risarcimento diretto
Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.
Nell’ambito del diritto delle assicurazioni italiano il risarcimento diretto (talvolta indicato con la sigla CARD, Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto) è la procedura di rimborso assicurativo che dal 1º febbraio 2007 in caso d’incidente stradale consente ai danneggiati non responsabili (o parzialmente non responsabili) di essere risarciti direttamente dal proprio assicuratore.
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Il DLGS 209/2005 concede a tutti gli assicurati di poter usufruire della procedura. Tuttavia è di fatto possibile usufruirne solo quando si è assicurati con una compagnia aderente alla CARD, che ha cioè istituito uno specifico ufficio SARC (Servizio Aziendale Riferimento Convenzioni) per la gestione dei rapporti relativi alla CARD tra le compagnie consorziate. Tale ufficio gestisce anche i rapporti che discendono da altri accordi RCA, quali la Convenzione Terzi Trasportati e la convenzione per la gestione dei sinistri definiti “catastrofici”.
Indice
1 Differenza con la CID (Convenzione indennizzo diretto)
2 Presupposti applicativi
3 Esclusioni
4 Casi compresi nella previsione normativa
5 La speciale disciplina per il terzo trasportato
6 Obbligatorietà della procedura
7 Parere dell’Antitrust
8 Secondo Parere Antitrust
9 Note
10 Voci correlate
11 Collegamenti esterni
Differenza con la CID (Convenzione indennizzo diretto)
A differenza della precedente Convenzione indennizzo diretto, la procedura di risarcimento diretto:
è prevista obbligatoriamente[1] per legge nella fase stragiudiziale (pre causa) con i limiti che esponiamo di seguito;
non richiede necessariamente la firma congiunta della constatazione amichevole d’incidente (modulo blu) per essere applicabile[2];
non è interrotta/inibita dall’eventuale intervento di un patrocinatore per conto del danneggiato[3];
non prevede un pieno ed automatico reintegro, da parte della compagnia debitrice[4] di quanto pagato dalla gestionaria[5], ma soltanto un rimborso a forfait, con una complicata “triangolazione”[6] che coinvolge anche la CONSAP[7].
Presupposti applicativi
Sinistro con urto tra due veicoli a motore
Entrambi immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano
Entrambi identificati e regolarmente assicurati
Esclusioni
Incidente avvenuto all’estero
Incidente che coinvolge un veicolo estero
Incidente con più di due veicoli
Incidente che coinvolge un ciclomotore che non sia munito della cosiddetta nuova targa (DPR 6 marzo 2006 n. 153)
Danni gravi alla persona del conducente, ovvero una lesione con danno biologico (invalidità permanente, nel prosieguo I.P) afferente un danno macropermanente, e dunque al di fuori delle speciale tabella per lesioni da 1 a 9% I.P. sorta a seguito della legge n. 57 del 2001;
Tutti i casi di cosiddetto “mancato urto” (ossia, quando i veicoli, o le loro parti integranti, non sono venuti a contatto. Tipico esempio, l’urto con cose trasportate, cadute o sporgenti dal mezzo che le trasportava, oppure gli incidenti in cui un conducente “evita” l’altro, ma urta un ostacolo fisso, e così via)
Incidente con macchine agricole o veicoli speciali
Quando si verifica qualcuna delle circostanze appena descritte, occorre naturalmente rivolgersi alla compagnia del civilmente responsabile (secondo la cosiddetta procedura tradizionale, prevista dal c.d. Codice Delle Assicurazioni (DLGS 209/2005).
Casi compresi nella previsione normativa
Danni al veicolo (più il “fermo tecnico“[8], traino ed accessori simili)
Le lesioni di lieve entità[9] subite dal conducente[10]
I danni a cose trasportate appartenenti al proprietario o al conducente
La speciale disciplina per il terzo trasportato
L’art. 141 del dlgs n. 209 del 7 settembre 2005 (codice delle assicurazioni private), a partire dal 1º marzo 2006, tutela in maniera particolare il terzo trasportato in un’auto al momento del sinistro.
Secondo l’art. 141 il terzo trasportato dovrà sempre essere risarcito dalla compagnia del vettore (cioè la compagnia dell’auto in cui al momento dell’incidente il trasportato si trovava). A seconda della tipologia e della dinamica del sinistro, ovvero se il danno da lesione è riferibile eziologicamente alla condotta del vettore o di un’altra vettura o struttura, la compagnia risarcente il danno si rivarrà o sul danneggiante esterno, o sul vettore medesimo, in questo secondo caso attraverso l’aumento del malus.
In caso di mancato pagamento delle lesioni, o di pagamento insufficiente, il terzo trasportato potrà adire le vie legali, davanti al giudice di pace o in Tribunale, citando, attraverso la speciale disciplina di cui all’art. 3 della legge 102 del 2006, la compagnia del vettore ed il vettore medesimo (la procedura è facoltativa per gli stessi motivi del Risarcimento Diretto).
Obbligatorietà della procedura
Con sentenza interpretativa di rigetto n. 180 del 2009[11] (depositata in cancelleria il 19 giugno 2009) la Corte costituzionale ha chiarito che secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata il Risarcimento Diretto è facoltativo: il danneggiato può pertanto decidere di chiedere giudizialmente il risarcimento al responsabile civile ed all’assicuratrice di quest’ultimo.[12][13]
L’orientamento maggioritario è quello di considerare obbligatoria la procedura nella fase stragiudiziale, cioè fuori dalle aule di giustizia, e facoltativa quando c’è da fare causa. Tuttavia le compagnie aderenti alla CARD, in base agli accordi che hanno intrapreso, al momento praticano vicendevole scambio di informazioni affinché la compagnia tenuta a pagare in base alla procedura in parola si costituisca, in proprio o per conto di quella citata, nei giudizi instaurati dai danneggiati per contrastare eventualmente le pretese di questi ultimi, ancorquando siano i propri assicurati.
Parere dell’Antitrust
Il presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato Antonio Catricalà, nella sua relazione annuale del 2011[14], ha affermato che «il meccanismo dell’indennizzo diretto non ha funzionato» e che rimangono squilibri nei premi pagati tra gli assicurati in base alla provenienza geografica evidenziando anche, a differenza di altri paesi europei, notevoli aumenti dei premi nel 2010. Catricalà ha dunque auspicato «una riforma di sistema che rilanci la competizione tra le imprese».
Secondo Parere Antitrust
Col comunicato stampa del 22.02.2013, l’Antitrust ribadisce il malfunzionamento del risarcimento diretto laddove non è riuscito a determinare un calo delle tariffe assicurative di responsabilità civile auto. In altre parole il problema starebbe nel fatto che le compagnie, invece di investire sulle proprie strutture liquidative per ridurre i costi di gestione, preferirebbero scaricare sugli assicurati i maggior costi di inefficienza. Il problema potrebbe trovare soluzione, dice l’Antitrust, implementando un sistema di incentivi che favorisca le compagnie più efficienti, per stimolare all’ottimizzazione dei costi di gestione. Secondo l’Antitrust, inoltre, sapendo che dovranno gestire il risarcimento dei propri assicurati in regime di risarcimento diretto, le compagnie dovrebbero proporre degli sconti previa sottoscrizione di clausole contrattuali facoltative che diano la capacità di controllare i risarcimenti anche per mezzo del risarcimento in forma specivica, adoperando cioè reti di medici e carrozzieri convenzionati.
Note
^ Dubbi sussistono sul fatto che il legislatore avesse deciso di imporre l’applicazione della procedura che illustriamo, senza possibilità per il danneggiato di percorrere un’altra via; ma – come vederemo – la Corte costituzionale ha di fatto reso “opzionale” la scelta di agire nelle forme della “nuova” disciplina, oppure con quelle tradizionali della legge sulla Responsabilità Civile Autoveicoli.
^ Anche se l’esistenza della constatazione amichevole è certo raccomandata ed auspicabile per evitare contenziosi sulla ricostruzione del fatto e delle conseguenti responsabilità.
^ In linea di principio, l’assicuratore che risarcisce non pagherà il compenso dovuto al patrocinatore in discorso; viceversa, sempre per esplicita previsione di legge, sarà tenuto senz’altro a corrispondere le spese per l’opera del consulente medico legale eventualmente incaricato dal danneggiato per la stima del danno fisico risarcibile. Naturalmente questo aveva in origine suscitato molti dubbi sulla costituzionalità della procedura di risarcimento diretto in quanto (presa alla lettera), di fatto, priverebbe i danneggiati del diritto di farsi assistere da un legale o da un patrocinatore. Si veda però, sul punto, la sezione dedicata all’intervento della Corte costituzionale.
^ La compagnia che assicura il civilmente responsabile.
^ La compagnia che assicura il danneggiato.
^ Il meccanismo è stato imposto dall’ Autorità garante della concorrenza e del mercato al fine di prevenire ipotetici accordi di cartello tra le compagnie, che sarebbero stati propiziati dalla conoscenza del reale costo dei sinistri per ciascuna di loro.
^ Concessionaria dei servizi assicurativi pubblici (Sito ufficiale).
^ S’intende con tale espressione la momentanea indisponibilità del veicolo per il tempo necessario alla sua riparazione, o per il reperimento di veicolo analogo quando la riparazione non sia economicamente conveniente. Per approfondire v. la voce dedicata.
^ Fino al 9% d’invalidità permanente.
^ Le lesioni dei trasportati sono praticamente sempre a carico dell’assicuratore di chi li trasportava, per effetto di altre disposizioni del cosiddetto Codice delle Assicurazioni (Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209).
^ CorteCostituzionale.it
^ Si consideri la seguente massima tratta dalla sentenza citata:
«Pertanto, non è l’obbligatorietà del sistema di risarcimento diretto che impone le condizioni di un mercato concorrenziale, bensì la ricerca, da parte delle compagnie, della competitività con l’offerta di migliori servizi, e l’incentivo dei clienti non solo ad accettare quella determinata offerta contrattuale, ma a ricorrere al meccanismo, ove ve ne sia bisogno, del risarcimento diretto, come il più conveniente, ferma restando la possibilità di opzione per l’azione di responsabilità tradizionale, e per l’azione diretta contro l’assicuratore del responsabile civile.»
^ Indennizzo diretto: sentenza della Corte. URL consultato in data 11/05/2011. La sentenza 180/2009 della Corte Costituzionale pone l’accento sul «carattere alternativo, e non esclusivo, dell’azione diretta nei soli confronti del proprio assicuratore»
^ (PDF) Testo della presentazione del Presidente della Relazione annuale 2011 dell’AGCM
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